Sinistro stradale: il satellitare prevale sulla testimonianza

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Per il Giudice di Pace di Palermo l'unica modalità per contestare i dati della scatola nera è quella di provarne il malfunzionamento o la manomissione (sentenza n. 2611/2021)

 

Con riferimento all'articolo 145 bis del Codice delle assicurazioni private il Giudice di Pace di Palermo, con la sentenza 11-12 ottobre 2021, n. 2611 (testo in calce) ha riconosciuto efficacia probatoria e gli estratti della scatola nera in relazione alla tipologia di rilevamento, che nel caso di specie avrebbe dovuto essere costituito non solo dai tratti di percorrenza del veicolo bensì anche dal crash, stante la consistente entità.

Secondo il Giudice l'unica modalità per controbattere ai dati della scatola nera è quella di provarne il malfunzionamento o la manomissione.

 

La vicenda


Secondo quanto riportato nella narrativa dell’atto di citazione, un’autovettura veniva urtata da un autocarro, il quale era uscito da una strada senza rispettare il segnale della precedenza. A causa dell'urto la vettura subiva ingenti danni materiali.

La convenuta assicurazione contestava l’accadimento del sinistro alla luce delle risultanze del dispositivo satellitare installato sulla stessa auto dell'attore, il quale non aveva rilevato alcun evento “crash” il giorno del sinistro, e neppure aveva registrato la presenza della stessa vettura nelle zone indicate nella citazione.

 

Il valore della testimonianza


Per il Giudice di Pace la domanda non è accoglibile, nonostante il teste escusso avesse confermato di avere assistito al sinistro secondo la dinamica prospettata dal danneggiato, in quanto i dati scaricati dal satellitare risultano idonei a destituire di ogni fondamento la pretesa attorea.

La sola prova testimoniale addotta dalla parte attrice è rimasta priva di ulteriori riscontri atti a provare l'assunto attoreo, e non è stata sufficiente a suffragare che il sinistro sia avvenuto con le modalità descritte nell'atto di citazione, e neppure che sia effettivamente avvenuto.

La prova testimoniale assunta è stata reputata irrilevante in mancanza di ogni contestazione o prova sul malfunzionamento o manomissione del dispositivo satellitare.

 

L’art. 145 bis Codice Assicurazioni


Nel Codice delle assicurazioni private, all'articolo 145 bis, viene regolamentato l'impiego delle scatole nere, al comma I statuendo che, quando uno dei mezzi coinvolti in un sinistro risulta dotato di satellitare, le relative risultanze formano piena prova nei procedimenti civili, dei fatti a cui le stesse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento ovvero la manomissione del dispositivo.

Secondo tale Codice, pertanto, i dati raccolti dal satellitare costituiscono piena prova, salvo che la controparte, verso la quale sono stati prodotti, non provi il malfunzionamento ovvero la manomissione della scatola nera. Per il giudice di pace le risultanze della black box abbisognano di essere contestualizzati col quadro probatorio offerto al giudice e con la tipologia di danni.

 

La CTU


Secondo le conclusioni del CTU, il mezzo dell'attore era dotato di un satellitare che ne rilevava la geolocalizzazione e registrava “crash” oltre una certa soglia di intensità di accelerazione. Nella specie, il dispositivo non aveva rilevato la presenza dell’automezzo alla data e all'ora del sinistro, nella via indicata, e non aveva rilevato alcun crash. In mancanza di prova da parte dell'attore sul malfunzionamento o manomissione del satellitare, secondo il Giudice non è spiegabile che il sistema abbia registrato la percorrenza del veicolo nel luogo e nell'orario indicati dall'attore.

Il rilevamento da parte del satellitare della percorrenza dei tratti stradali da parte del mezzo dell’attore, o in mancanza di prova contraria, dimostra il corretto funzionamento del sistema, che avrebbe in tal modo rilevato anche il crash lamentato dall'attore, soprattutto in considerazione dell'entità dei danni riportati dalla vettura.

La vettura non era stata messa a disposizione del CTU, il quale si era trovato costretto a redigere la relazione sulla base delle fotografie allegate.

 

L’efficacia probatoria delle risultanze della scatola nera


Con riferimento all'articolo 145 bis del codice delle assicurazioni private il giudice ha riconosciuto efficacia probatoria e gli estratti della scatola nera in relazione alla tipologia di rilevamento che, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere costituito non solo dai tratti di percorrenza del veicolo, bensì anche dal crash, stante la sua consistente entità.

Secondo il giudice l'unica modalità per controbattere ai dati della scatola nera era quella di provarne il malfunzionamento o la manomissione, adempimento che l'attore non ha posto in essere, non avendo neppure contestato i tratti di percorrenza della vettura.

 

 

(fonte altalex.it)