L’assicurazione sui veicoli andrà pagata anche se il mezzo resta fermo
Il testo approvato dal Parlamento Europeo prevede inoltre una migliore protezione e un trattamento equo ai cittadini che assicurano il proprio veicolo, o coinvolti in incidenti
L’assicurazione per la responsabilita' civile dovrà essere pagata anche se il veicolo resta fermo. Chi fa sostare l’auto o la moto, nel cortile, nel garage, o nella propria area privata, dovrà comunque avere una copertura assicurativa. Stop anche alla sospensione della Rc auto quando non si utilizza il veicolo. Queste le novità del testo approvato dal Parlamento Europeo, che andrà a modificare la direttiva Ue del 2009 in materia di responsabilità civile.
Le novità normative sull'assicurazione auto hanno l’obiettivo di garantire una migliore protezione e un trattamento equo ai cittadini che assicurano i propri veicoli, o coinvolti in incidenti. La nuova legislazione sulla RCA, approvata in via definitiva dal parlamento europeo, nell’ottobre 2021, protegge infatti le vittime di sinistri a prescindere dalla circostanza che si verifichino nel loro paese di residenza o altrove nell'UE. La novella mira a colmare le lacune esistenti e a migliorare l'attuale direttiva UE sulla RCA.
I negoziatori di Parlamento e Consiglio, che avevano concordato il testo in via provvisoria il 22 giugno, hanno inteso tutelare coloro che rimangono coinvolti in un incidente stradale, affinché siano risarciti anche quando la compagnia dovesse andare in bancarotta.
Inoltre, le nuove "attestazioni di sinistralità pregressa" omogenee a livello UE, eviteranno discriminazioni quando un assicurato si sposta da un paese dell'UE all'altro.
I cittadini potranno anche comparare più facilmente i prezzi, le tariffe e la copertura offerti dai differenti fornitori, grazie a nuovi strumenti di comparazione gratuiti e indipendenti.
Per garantire lo stesso livello di protezione minima alle vittime di incidenti, nel testo vengono armonizzati gli importi minimi obbligatori di copertura in tutta l'UE, facendo salvi gli importi maggiori di garanzia eventualmente prescritti dagli Stati membri:
- nel caso di danni alle persone: 6 450 000 euro per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone lese, o 1 300 000 EUR per persona lesa;
- nel caso di danno alle cose, 1 300 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone lese.
Per evitare un eccesso di regolamentazione, l’aggiornamento normativo esclude dagli obblighi assicurativi i veicoli con una velocità inferiore ai 14 km/h, come i trattori da giardino e i monopattini per la mobilità cittadina, nonché le biciclette elettriche. Anche i veicoli destinati agli sport motoristici vengono esclusi dalla direttiva.
Quindi nessuna copertura viene imposta per monopattini, bici a pedalata assistita e mezzi di micromobilità elettrica, anche se resta la possibilità per i singoli Stati, di imporre il vincolo assicurativo.
La legge dovrà essere adottata formalmente dal Consiglio e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Gli Stati membri disporranno di 24 mesi per recepire la direttiva aggiornata nel diritto nazionale.
(fonte altalex.it)