Patente per guidare in Europa, il caso Brexit

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Dal 1° gennaio 2021 non è più possibile convertire automaticamente le patenti di guida conseguite in Gran Bretagna, ma vanno sostenuti di nuovo gli esami di guida. Resta salvo il caso in cui la patente inglese fosse stata conseguita in Italia e poi convertita.

 

Per effetto della Brexit le patenti di guida conseguite in Gran Bretagna non possono più beneficiare del regime comunitario che consentiva il riconoscimento automatico della patente in un altro paese dell’UE. Per comprendere cosa è cambiato con la Brexit dobbiamo ripercorrere brevemente le regole per guidare all’estero.

 

Le regole per guidare all’estero

Se si tratta di guidare in un paese straniero per un breve periodo di tempo, inferiore comunque ad un anno, basta la patente conseguita nel proprio Paese. È il caso dei viaggi turistici, o dei soggiorni di breve durata.

Quando si intende invece soggiornare in un Paese straniero oltre l’anno di tempo, è necessario essere muniti della patente di guida del Paese. E poiché ogni Paese ha proprie regole per la guida, ed esami per il rilascio della licenza, è necessario di regola fare tutta la trafila necessaria per superare l’esame di guida.

Tuttavia in ambito comunitario, nell’ottica dei principi che regolano lo spazio comune europeo e che favoriscono e la libertà di circolazione delle persone, è prevista una facilitazione importante. Chi si trasferisce in uno Stato UE, può decidere di mantenere la propria patente, ma dovrà in ogni caso sostituirla obbligatoriamente se gli viene rubato il documento o lo perde, oppure se commette un’infrazione al codice della strada del paese in cui vive, e comunque dovrà rinnovarla dopo due anni di residenza. abituale. Altra possibilità riconosciuta dalla’ordinamento comunitario è quella di sostituire volontariamente la propria patente con quella equivalente del Paese dell’Unione in cui ci si stabilisce,  attraverso la procedura della conversione. Si tratta di una pratica amministrativa che non comporta il superamento di alcun esame.

Quando ci si stabilisce in un paesi extracomunitario invece, occorre considerare se esistono accordi bilaterali tra il paese di provenienza e il Paese extraUE. Gli accordi bilaterali infatti possono stabilire delle procedure semplificate per avere la conversione della propria patente, anche qui senza necessità di sostenere nuovi esami.

In mancanza di accordo bilaterale, l’unica strada percorribile è quella di sostenere da capo gli esami di guida secondo le leggi vigenti nel Paese ospite.

 

Dopo la Brexit

Nel caso della Gran Bretagna, che a tutti gli è effetti è diventata un paese extracomunitario, non esistono per il momento accordi bilaterali con l’Italia o con l’UE, e molti cittadini italiani che fanno ritorno da quel paese muniti di patente britannica, oppure cittadini inglesi che si stabilizzano in Italia, si pongono il problema di come comportarsi con il proprio documento di guida, che fino a pochi giorni fa poteva essere semplicemente convertito.

La Motorizzazione civile nell’intento di dare risposta ai dubbi emergenti, ha diramato la circolare n. 504 dell’8 gennaio 2021, dove ha precisato che dopo il 31 dicembre 2020 è terminato il periodo di transizione che consentiva di continuare ad applicare la disciplina comunitaria nei confronti delle patenti britanniche. Dal 1 gennaio 2021 non resta altra strada quindi che quella di conseguire la  patente in Italia sostenendo i dovuti esami.

La circolare precisa che non saranno più accettate nuove domande di conversione delle patenti, mentre le domande già in corso, presentate prima del 31 dicembre 2020 saranno accettate, terminando l’iter già iniziato durante la vigenza del periodo transitorio.

Si confida quindi nella stipula, al più presto, di una convenzione bilaterale con la Gran Bretagna, che reintroduca la possibilità di convertire la patente britannica.

 

Eccezione all’obbligo di nuovi esami

Resta comunque un’eccezione all’obbligo di conseguire una nuova patente di guida, ed è quello relativo alle patenti britanniche che derivano dalla conversione di una patente italiana.

Con la circolare n. 3401 del 29.01.2021, la Motorizzazione ha precisato infatti che chi aveva conseguito la patente in Italia, sostenendo gli esami di licenza, e poi ha chiesto la conversione della patente nel Regno Unito, non sarà costretto a rifare l’esame in Italia quando fa rientro nel nostro Paese. Non è sembrato giusto infatti imporre  alla stessa persona di ripetere lo stesso esame già a suo tempo superato. Questa deroga tuttavia non attribuisce un diritto automatico alla conversione della patente, ma riserva comunque la possibilità di valutare caso per caso che non ci siano particolari “motivi ostativi” alla conversione del documento di guida.

La circolare 3401 precisa infine che la patente sostitutiva rilasciata in questi casi, autorizzerà alla guida delle stesse categorie di veicoli per le quali era stata conseguita la patente originaria in Italia.

 

(fonte altalex.it)