Revisione della patente: è necessaria la comunicazione dei punti?

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Il provvedimento di revisione, che è atto vincolato all'azzeramento dei punti della patente, non presuppone l'avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio (Cass. 28298/2020)

La comunicazione afferente alla decurtazione dei punti-patente non rappresenta condizione di validità del provvedimento con cui la Motorizzazione civile sospende la patente di guida per la revisione finalizzata a rivalutare l’idoneità tecnica. Lo ha statuito la III Sezione della Corte di Cassazione, con l’ordinanza 11 dicembre 2020, n. 28298.

 

La sospensione e revisione della patente di guida

L’Ufficio della Motorizzazione civile disponeva, a carico del titolare, la sospensione della patente di guida e la revisione della stessa mediante nuovo esame di idoneità tecnica (ex art. 126 bis C.d.S.), per aver cumulato infrazioni da 5 punti nel medesimo anno, quindi gli assegnava 30 giorni per sottoporsi all’esame.

L’uomo ricorreva al Giudice di Pace, che accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento impugnato.

Il Tribunale confermava la sentenza di prime cure. Il Ministero si rivolge alla Corte di Cassazione che ha accolto le doglianze rinviando la controversia al Tribunale.

 

Gli orientamenti di legittimità
Il collegio della III Sezione Civile, nel condividere le tesi difensive del Ministero ricorrente, è andato a confermare propri precedenti orientamenti.

 

Il provvedimento di revisione
Con tale atto viene ordinato al titolare della patente di sottoporsi all’esame di idoneità tecnica per avvenuto azzeramento dei punti: partecipa della medesima natura del procedimento di applicazione della sanzione accessoria della perdita dei punti, a seguito delle singole violazioni di norme di comportamento nella circolazione stradale (Cass., Sez. Un., n. 15773/2015).

 

Le sanzioni di revisione della patente e di ordine di sottoposizione all’esame di idoneità tecnica

Il collegio ha spiegato che, per la sua natura sanzionatoria, l’atto è retto dai principi sanciti dalla L. n. 689 del 1981 ed è sottratto all’applicazione della L. n. 241/1990, artt. 7 e 8 (Cass. n. 17088/2019).

 

Il sistema ex art. 126 bis C.d.S.
L’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida è effetto dell’accertamento costituito dal verbale di contestazione della violazione del codice stradale, che deve recare l’indicazione della decurtazione (c. II).

Il comma III impone all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di comunicare ogni variazione di punteggio agli interessati, al contempo ogni conducente può controllare, in tempo reale, lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento Ministeriale per i trasporti terrestri.

Per l’effetto, ognuno cui risulta contestata un’infrazione, e che conosce l’esito della contestazione stessa, ha l’onere di visionare la propria posizione in modo da poter utilmente accedere al corso di recupero (Cons. Stato, n. 6189/2012).

 

La comunicazione di variazione di punteggio
Messa in atto dall’Anagrafe nazionale, rappresenta un atto privo di contenuto provvedimentale, avendo funzione meramente informativa: la sua fonte è il verbale di contestazione (o dall’ordinanza-ingiunzione che, respingendo il ricorso amministrativo, conferma il verbale pure per la parte afferente alla sanzione accessoria), ed è espressione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa.

 

Il provvedimento di revisione della patente
E’ atto vincolato all’azzeramento del punteggio, ed è fondato sulla definitività dell’accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali è stato decurtato l’intero punteggio dalla patente di guida: non presuppone l’avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l’interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti.

 

Il recupero dei punti
Il collegio conclude che il sistema delineato assicura la possibilità del recupero dei punti decurtati prima dell’azzeramento, per evitare la revisione. Inoltre, per l’iscrizione ai corsi di recupero del punteggio non è richiesta la previa comunicazione della avvenuta decurtazione dei punti.

Facendo seguito sia alla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, n. 6189/2012) che di legittimità, il MIT, con circolare n. 11490/2013, ha previsto la possibilità di iscrizione ai corsi previa esibizione della stampa del saldo punti.

Non rileva la circostanza che in precedenza l’iscrizione ai corsi fosse preclusa in assenza della comunicazione di avvenuta decurtazione dei punti, non solo perché la circolare, che è norma secondaria, non può incidere sulla esatta interpretazione della norma primaria (Cass. n. 22613/2018), ma perché non è stato lamentato, da parte dell’uomo, il rigetto dell’istanza di iscrizione ai corsi di recupero, fondata su tale ragione.

 

(fonte altalex.it)