Coronavirus ed Automotive: cosa cambia con il D.L. Cura-Italia

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Il Decreto Legge n. 18/2020 prevede novità in materia di patente di guida, assicurazione per la responsabilità civile, risarcimento per sinistri, revisione, multe

 

Patenti di guida

L’articolo 104 dispone la proroga, fino al 31 agosto 2020, della validità dei documenti di riconoscimento e di identità, compresi quelli rilasciati in formato elettronico, che risultino scaduti, ovvero in scadenza, in seguito al 17 marzo 2020. La validità ai fini dell’espatrio rimane limitata alla data di scadenza fissata dal documento.

 

Polizza RCA
Fino al 31 luglio le polizze RCA restano valide per i 30 giorni successivi alla data di scadenza, anziché per i canonici 15 giorni. Per l’effetto l’operatività della garanzia di responsabilità civile prestata col contratto assicurativo è estesa ai 30 giorni successivi alla scadenza.

 

Offerte di risarcimento sinistri ove sia necessario perito o medico legale
Fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all’art. 148, commi I e II (30, 60, 90 giorni) del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), per la formulazione dell’offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni.

 

Revisione auto
L’articolo 92, comma IV, dispone che fino al 31 ottobre 2020 viene autorizzata la circolazione dei veicoli da sottoporre, entro il 31 luglio 2020, alle attività di visita e prova (di cui agli articoli 75 e 78 C.d.S., rispettivamente “Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione” e “Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione”) ovvero alle attività di revisione (di cui all’articolo 80 del C.d.S.).

 

Pagamento in misura ridotta delle multe
L’art. 108 stabilisce che lo sconto del 30% sull’importo delle multe, fino alla data del 31 maggio, opererà se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, anziché entro 5. In altre parole, la somma di cui all’art. 202, comma II del C.d.S., dal 17 marzo e fino al 31 maggio 2020, è ridotta del 30% ove il pagamento sia effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

 

Notifica multe
Dalla data di entrata in vigore del d.l. (17 marzo) e fino al 30 giugno 2020, per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta ex art. 201 C.d.S., gli operatori postali procedono alla consegna degli invii attraverso preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma viene apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna, in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.

 

Ricorsi multe
Una circolare del Ministero dei Trasporti, del 13 marzo scorso, aveva già disposto, in favore di famiglie, lavoratori, imprese, la sospensione dei termini, dal 10 marzo al 3 aprile 2020, relativi a: notificazione dei verbali, esecuzione del pagamento in misura ridotta, presentazione di ricorsi giurisdizionali. Tale provvedimento deve tuttavia essere coordinato coi nuovi termini in tema di giustizia fissati, appena 4 giorni dopo, dal “Cura-Italia”: l’art. 83, oltre al rinvio di ufficio delle udienze a una data successiva al 15 aprile 2020, prevede la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto.

 

(fonte altalex.com)