Radiazione auto: linee guida

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La presente guida fornisce indicazioni utili sul tema della radiazione di un'automobile e sui relativi costi.

 

Vengono inoltre affrontati i casi specifici della radiazione d’ufficio in ipotesi di bollo non pagato per tre annualità consecutive, della radiazione per esportazione all’estero, della radiazione per distruzione/incendio nonché i casi di fermo amministrativo sul veicolo da esportare e di ipoteca, pignoramento, sequestro, iscritti sul veicolo da esportare.

 

Cosa è la radiazione

 

Attraverso il termine “radiazione”, in ambito automobilistico e della circolazione stradale, si intende la cancellazione di un veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Per l’effetto, una volta radiata la vettura, non esisterà più negli archivi e, come ulteriore conseguenza, non sussisteranno più gli obblighi (ad esempio, il pagamento del bollo) in capo al soggetto proprietario.

 

Motivi

 

La “radiazione” può essere disposta per uno dei seguenti motivi:

 

- Demolizione

- Cancellazione d’ufficio

- Esportazione all’Estero

- Distruzione o incendio

 

Radiazione per “demolizione” di un’auto

 

Si intende la distruzione, in senso fisico, del veicolo, ed il conseguente smaltimento dei rottami, regolato da apposita disciplina positiva. E’ vietato provvedere ad una demolizione in autonomia. In ipotesi di radiazione per demolizione, il gestore del centro di raccolta, ovvero il concessionario a cui viene consegnata l’auto, deve provvedere alla cancellazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) presentando la richiesta di “Cessazione della circolazione per demolizione” entro il termine 30 giorni dalla consegna dello stesso. L’auto da demolire va consegnata al centro di raccolta autorizzato o al concessionario insieme alle targhe (anteriore e posteriore), alla Carta di Circolazione ed al Certificato di Proprietà (o il Foglio Complementare). In ipotesi di furto, ovvero di smarrimento, dei documenti o delle targhe, occorre consegnare anche la denuncia di furto o smarrimento già presentata agli Organi di Polizia. Con la consegna del Certificato di Rottamazione, il proprietario del veicolo viene sollevato da ogni responsabilità.

 

Radiazione d’ufficio in ipotesi di bollo non pagato per tre annualità consecutive

 

L’art. 96 del Codice della Strada statuisce che, pur rimanendo ferme le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche (cd. bollo), l’ente impositore, anche per il tramite del soggetto cui è affidata la riscossione, nell’ipotesi ove accerti l’omesso pagamento delle stesse per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario l’avviso dell’avvio del procedimento e, in assenza di giustificato motivo, ove non sia dimostrato l’effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione d’ufficio dall’archivio nazionale dei veicoli e dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico). Il predetto ufficio provvede al ritiro delle targhe e della carta di circolazione per il tramite degli organi di polizia. In caso di circolazione a seguito della cancellazione, si applicano le pene previste dall’articolo 93, comma VII, del Codice della Strada:

 

- sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431,00 a euro 1.734,00,

- sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo.

 

Radiazione per esportazione all’estero

 

Nell’ipotesi di esportazione di un veicolo in uno Stato estero, occorre richiedere al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) la “Cessazione della circolazione per esportazione”. La radiazione per definitiva esportazione può essere richiesta:

 

- dall’intestatario,

- dall’avente titolo (come ad esempio l’erede ovvero il proprietario non ancora intestatario al Pubblico Registro Automobilistico).

 

In tale ultimo caso, l’avente titolo non intestatario al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) deve allegare anche il titolo di acquisto in originale (come, ad esempio, l’atto di vendita, l’accettazione di eredità ecc.) redatto nelle forme prescritte dalla legge. Il PRA (Pubblico Registro Automobilistico), a seguito della richiesta, rilascia il Certificato di Radiazione in formato digitale (CDPD). Alla parte viene consegnata anche una ricevuta contenente un codice d’accesso attraverso il quale è possibile visualizzare la ricevuta e il CDPD. Attraverso l’esportazione definitiva del veicolo, quest’ultimo cessa di essere iscritto nel Pubblico Registro Automobilistico. Dal periodo impositivo successivo alla data del rilascio del Certificato di Radiazione, si interrompe l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica (cd. bollo auto). L’istanza di radiazione per esportazione può essere presentata solamente a seguito:

 

- del trasferimento all’estero del veicolo,

- dell’immatricolazione con nuove targhe straniere.

 

Se il veicolo sia stato esportato, bensì non ancora reimmatricolato all’estero, la radiazione per esportazione può essere richiesta allegando l’idonea documentazione comprovante l’avvenuto trasferimento del veicolo all’estero (ad esempio, il documento di trasporto in caso di esportazione in un Paese UE, la bolla doganale per le esportazioni fuori UE). Per i veicoli esportati:

 

- in Paesi UE ma non ancora reimmatricolati, il documento di trasporto (ad esempio, il CMR ovvero la lettera di vettura internazionale), che può essere allegato in fotocopia, deve comprovare l’avvenuta esportazione del veicolo attraverso l’indicazione della targa ovvero del telaio, e deve essere integrato con la ricevuta di consegna al destinatario estero. In ipotesi di cessioni intracomunitarie tra operatori professionali (non imponibili IVA ex art. 41 D.L. 331/93), con obbligo, quindi. di trasporto o spedizione del veicolo nel territorio di altro Stato UE, si ritiene idonea finanche la fattura di vendita (in fotocopia) in favore dell’acquirente estero UE, contenente l’indicazione degli estremi identificativi del veicolo (la targa o il telaio) ed il riferimento IVA all’operazione intracomunitaria;

- in Paesi extra UE ma non ancora reimmatricolati può essere allegata la bolla doganale. Come precisato dall’Agenzia delle Dogane, qualora venga presentata una copia del DAE (Documento di Accompagnamento Esportazione)  con l’indicazione dell’MRN (Movement Reference Number) e degli elementi identificativi del veicolo esportato, occorre allegare pure una stampa della notifica di esportazione con esito “uscita conclusa” ottenuta consultando l’apposito link “Tracciamento movimento di esportazioni o di transito (MRN)”, accessibile sul portale web dell’Agenzia delle Dogane.

 

Fermo amministrativo sul veicolo da esportare

 

Se sul veicolo da esportare è iscritto al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) un provvedimento di fermo amministrativo occorrerà prima cancellare il fermo amministrativo (dopo aver pagato le somme dovute al concessionario dei tributi) e dopo richiedere la “Cessazione della circolazione per esportazione”.

 

Ipoteca, pignoramento, sequestro, iscritti sul veicolo da esportare

 

Nel caso in cui sul veicolo da esportare risulti iscritta un’ipoteca non ancora scaduta, un pignoramento o un sequestro, deve essere allegato un atto comprovante l’assenso alla radiazione da parte del creditore o dell’autorità competente. In particolare, per l’esportazione di veicoli con ipoteche iscritte e non ancora scadute è necessario allegare l’atto di assenso del creditore reso nella forma della scrittura privata autenticata dal notaio.

 

Radiazione per distruzione/incendio

 

Nell’ipotesi di distruzione di un veicolo per sinistro, ovvero incendio, il demolitore autorizzato si occuperà di presentare al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) l’istanza di radiazione per demolizione. Nell’ipotesi ove il veicolo sia andato completamente distrutto nell'incendio e non sia possibile ricorrere all’ordinaria procedura mediante il demolitore autorizzato, è possibile annotare la pratica di perdita di possesso per incendio. Attraverso l’annotazione della perdita di possesso l’obbligo di corrispondere il bollo decade a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data del verbale e/o denuncia. In tale ultimo caso occorre depositare:

 

- Verbale dei Vigili del Fuoco oppure denuncia alla Polizia di Stato o ai Carabinieri, in originale o in copia conforme all’originale: nel verbale o nella denuncia deve essere specificamente indicato che il veicolo è andato completamente distrutto a seguito dell’incendio;

- Certificato di Proprietà oppure Foglio Complementare: qualora il documento sia andato distrutto a seguito dell’incendio, tale circostanza deve essere esplicitamente indicata nel verbale o nella denuncia. In mancanza di tale esplicita indicazione, è necessario allegare una denuncia di distruzione/furto/smarrimento del documento in originale o in copia conforme all’originale, oppure in copia dichiarata conforme all’originale, oppure dichiarazione sostitutiva di aver reso denuncia firmata da chi ha sporto denuncia. Qualora sia stato già emesso un Certificato di Proprietà Digitale (dall’ottobre 2015) non occorre allegare la denuncia in quanto il documento già risiede negli archivi del PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

- Documento di identità in corso di validità dell’intestatario e fotocopia completa del documento identità. Nell’ipotesi ove il veicolo risulti intestato a una società, è necessaria la dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante, dalla quale risulti la qualità di legale rappresentante, nonché un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, come pure una fotocopia completa del documento di identità.

- Codice fiscale del soggetto intestatario.

 

Soggetti abilitati a presentare istanza per la radiazione a causa di distruzione/incendio

 

La procedura di radiazione di un’auto per distruzione/incendio può essere effettuata dai seguenti soggetti:

 

- Demolitore autorizzato;

- Intestatario al P.R.A., ovvero delegato, provvisto di delega e dei moduli già sottoscritti dall’intestatario;

- Agenzie di pratiche auto abilitate allo Sportello Telematico dell’Automobilista.

 

Radiazione e bollo

 

La radiazione dovrebbe essere eseguita prima della scadenza del bollo, poiché in caso contrario persiste l’obbligo di pagare il tributo anche per l’anno successivo. Nell’ipotesi ove la radiazione avvenga nel primo mese del periodo d’imposta il proprietario non è tenuto al pagamento del bollo auto per il medesimo anno: se il bollo scade nel mese di dicembre (con validità pari a mesi dodici) e l’auto venga rottamata nel mese di gennaio successivo, nulla risulta per l’anno d’imposta relativo all’anno principiato nel mese di demolizione. Risulta tuttavia possibile inoltrare istanza di rimborso per l’importo corrispondente alle mensilità non godute (e ciò analogamente a come accade per l’assicurazione per la RCA).

 

Costi

 

I costi per la radiazione sono i seguenti:

 

- emolumenti ACI: € 13,50;

- Imposta di Bollo: € 32,00 qualora si presenti il Certificato di Proprietà, oppure € 48,00 se si utilizza il modello NP3C;

- diritti da versare alla Direzione dei Trasporti territoriale (solo in caso di esportazione): € 9,00.

 

(fonte altalex.it)