Asfalto scivoloso: P.A. responsabile se non dimostra il caso fortuito

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Cassazione Civile, sez. VI, ordinanza 13/04/2018 n° 6703

 

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, tra cui rientrano le strade, rimanendo l'Amministrazione  liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri il caso fortuito.

E’ quanto ribadito dalla Sesta Sezione Civile della Cassazione con l'ordinanza n. 6703 depositata lo scorso 19 marzo.

 

Nel caso di specie, in primo e secondo grado, un motociclista si vedeva rigettare la sua domanda risarcitoria per danni subiti a seguito di caduta al suolo per la presenza di materiale vischioso sul manto stradale, non visibile e non segnalato. Ricorreva in Cassazione.

 

La Suprema Corte precisa che la Pa può liberarsi della responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., ove dimostri che l'evento sia  stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da  terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la  più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione, la quale  imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso  esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse  ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr, ex multis: recenti Cass. 27/03/2017 n. 7805; Cass. 11/03/2016 n. 4768; Cass. 22/03/2016 n. 5622; Cass.  23/03/2016 n. 5695; Cass. 12/03/2013 n. 6101; Cass. 18/10/2011 n. 21508; Cass. 18/07/2011 n. 15720; Cass. 13/07/2011 n. 15389;  Cass. 20/11/2009 n. 24529; Cass. 19/11/2009 n. 24419; Cass. 3/04/2009 n. 8157; Cass.  25/07/2008 n. 20427; Cass. 6/06/2008 n. 15042). 

 

Non rileva, quindi, che il danneggiato non alleghi, nè provi da quanto tempo sia presente la macchia di sostanza scivolosa sulla carreggiata, né di che tipo di sostanza si tratti.

 

Non è onere del danneggiato dimostrare che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi,  non conoscibili e non eliminabili con immediatezza, neppure con la più  diligente attività di manutenzione ovvero che sia stato determinato da  una situazione che imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode, onere probatorio posto, invece, a  carico della pubblica amministrazione.

 

 

(fonte altalex.it)