Guidare auto rubata con targa e telaio contraffatti e' ricettazione

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E' qualificabile come ricettazione la disponibilità della vettura rubata con targa e telaio manomessi se manca la prova che la manomissione sia riconducibile, anche nella forma del concorso di persone, al possessore. 

 

Lo ha stabilito la Seconda Sezione della Corte d'Appello Roma, con sentenza n. 75 del 2017, così riqualificando il reato di riciclaggio originariamente ascritto all'imputato appellante, condannato in primo grado.

 

Il fatto

 

Nella vicenda in esame, il giudice di primo grado era pervenuto al riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato sulla scorta degli accertamenti della Polizia Stradale, la quale, nel sottoporre a controllo la vettura condotta dall'imputato, privo di documenti d'identificazione e di patente di guida, aveva notato che la carta di circolazione, intestata ad altra persona, indicava caratteristiche di costruzione del tutto diverse da quelle del veicolo condotto dall'imputato e che la chiave di accensione non apriva gli sportelli dell'auto, uno dei quali presentava segni di effrazione. Il controllo del numero di telaio della vettura aveva poi consentito alla Polizia di accertare che la sequenza alfanumerica non era quella originale e che il veicolo, originariamente targato in altro modo, era provento di furto compiuto circa due settimane prima.

 

Il Tribunale condannava quindi l'imputato per i reati di riciclaggio e guida senza patente (art. 648 bis c.p., art. 116, comma 13 del D.Lgs. n. 285/1992).

 

La Difesa interponeva atto d'appello con il quale, in riforma della sentenza di primo grado, chiedeva l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto, non essendo stato provato che lo stesso avesse alterato il numero di telaio della vettura e vi avesse apposto la targa contraffatta.

 

L'inquadramento nella fattispecie tipica

 

Nel caso di specie la fattispecie contestata e ritenuta in primo grado era quella di riciclaggio, che come noto, punisce con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493 la condotta di «chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa».

 

La norma dell'art. 648 bis c.p. è il frutto di successive modifiche dell'originaria disposizione introdotta dal d.l. 21 marzo 1978 n. 59, convertito nella legge 18 maggio 1978 n. 191, per contrastare le attività di sostituzione del denaro o dei valori provenienti da delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata e sequestro di persona a scopo di estorsione.

 

Invero, a seguito della riforma attuata dalla L. 9 agosto 1993, n. 328, articolo 4, grazie alla previsione di chiusura che, alle condotte di sostituzione o trasferimento, ha aggiunto qualsiasi altra operazione atta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità come integri l'elemento oggettivo del reato di riciclaggio qualsiasi operazione tesa ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene (cfr., ad es. Cass. Pen., Sez. II, n. 12766, 11 marzo 2011, Rv. 249678), potendosi trattare di operazioni anche meramente materiali.

 

Il riferimento alle condotte che ostacolano l'identificazione della provenienza delittuosa evidenzia che la condotta del soggetto attivo del reato può incidere tanto sull' identità del bene, ovvero sulla sua “riconoscibilità”, quanto sulla “tracciabilità” del suo percorso.

 

Nel caso dei beni mobili registrati, la tracciabilità è legata alle relative risultanze documentali e queste ultime all'identità del mezzo che è data non soltanto dagli identificativi fisicamente impressi sul bene, come i numeri di telaio o di motore, o ad esso incorporati, come la targa, ma anche dal modello e dall'epoca di produzione: non è quindi necessario, per integrare il delitto di riciclaggio di un autoveicolo di provenienza delittuosa, che siano alterati i dati identificativi dello stesso, potendosi ottenere il risultato di occultarne la provenienza delittuosa anche smontando il veicolo e vendendo o riutilizzando i singoli pezzi.

 

La frequente condotta di sostituzione di targhe di autoveicoli di provenienza illecita ovvero l'alterazione del numero di telaio è ricondotta prevalentemente in giurisprudenza all'art. 648 bis c.p. Ciò sull'assunto secondo cui le operazioni che rilevano ai fini della punibilità sono quelle idonee ad ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa del bene e poiché le targhe sono il più immediato e significativo dato di collegamento del bene con il proprietario derubato, la loro sostituzione avviene certamente con lo scopo di impedire l'accertamento sulla provenienza dell'autovettura e risulta concretamente funzionale a raggiungerlo; sicché tale comportamento andrebbe ricompreso nel delitto di riciclaggio.

 

Questa soluzione viene criticata da quella parte della dottrina e della giurisprudenza che configura l'operazione in questione come un'operazione statica che non oscura le tracce dell'origine criminosa e che pertanto sarebbe riconducibile all'art. 648 c.p.

 

Ora, nel reato previsto e punito dall’articolo 648 c.p. la condotta si esaurisce nella ricezione (rectius: ricezione, acquisto, occultamento) della res di provenienza delittuosa. Mentre, per la sussistenza del dolo occorre, da un lato, che l’agente conosca la provenienza delittuosa della cosa oggetto della condotta incriminata, e, dall’altro, il fine specifico costituito dall’intento di procurare a sé o ad altri un profitto. Nella fattispecie incriminatrice delineata nell’articolo 648-bis c.p., assume invece rilievo specializzante la condotta successiva alla ricezione, che è diversamente articolata, giacché nella norma si parla di «sostituzione» e di «trasferimento» di denaro, beni o altre utilità di provenienza da delitto, ovvero del «compimento di altre operazioni» relative a detti beni, «in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa».

 

Dalla descrizione della condotta discende un diverso atteggiarsi dell’elemento soggettivo, in quanto l’agente è mosso dall’intento di far perdere le tracce della provenienza da delitto dei beni. In altri termini, vi è ricettazione se la finalità della condotta criminosa, sostanziatasi nella ricezione della res di provenienza delittuosa, è quella di procurare a sé o ad altri un generico profitto, attraverso l’«uso» della cosa secondo la sua ordinaria destinazione, ovvero, anche, attraverso la successiva ricollocazione nel mercato. Vi è riciclaggio, invece, se la condotta successiva alla ricezione (sostituzione, trasferimento ecc.) è volta in via immediata e diretta a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro o degli altri valori che ne costituiscono l’oggetto.

 

Vediamo ora le precisazioni che, alla luce del caso concreto, ha formulato la Corte d'Appello di Roma.

 

La decisione della Corte d'Appello di Roma

 

Dopo aver rilevato che la fattispecie di guida senza patente è stata depenalizzata, quanto alla riconosciuta responsabilità per il reato di riciclaggio la Corte ha ricordato che si ha riciclaggio ogniqualvolta si pongano in essere operazioni dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, attraverso un'attività che, con riferimento alle autovetture, impedisca il collegamento delle stesse con il proprietario che ne è stato spogliato, in ciò distinguendosi dal delitto di ricettazione. Ed invero con la norma incriminatrice del riciclaggio, ha precisato la Corte, il legislatore ha voluto reprimere sia le attività che si esplicano sul bene trasformandolo o modificandolo parzialmente, sia quelle altre che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori, siano comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa.

 

La differenza rispetto alla ricettazione, oltre che nel dolo (specifico nella ricettazione e generico nel riciclaggio) è ravvisabile proprio nella idoneità della condotta posta in essere a ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, che è elemento caratterizzante le condotte del delitto previsto dall'art.648 bis c.p.

 

Orbene, ha evidenziato la Corte come la manomissione del numero di telaio dell'autovettura, e del pari la sostituzione della targa costituiscano chiaramente operazioni tese a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della cosa, ove si osservi che detti elementi sono fondamentali per l'individuazione dell'autovettura e quindi per il collegamento della stessa con il proprietario che ne è stato spogliato.

 

Tuttavia, perché si configuri la fattispecie del reato di cui all'art.648 bis c.p., non è sufficiente il semplice possesso del bene d'illecita provenienza, alterato in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa, ma occorre un quid pluris idoneo a indicare, secondo gli ordinari criteri di valutazione della prova, che la condotta, consistita nella suddetta alterazione o manipolazione del bene, sia riconducibile, quanto meno nella forma del concorso di persone nel reato, all'imputato.

 

Proprio la prova di tale quid pluris difettava nel caso di specie, essendo emerso che l'autovettura era stata rubata circa due settimane prima e non potendosi escludere che altri avesse, in quel frangente temporale, provveduto ad alterarne i segni identificativi e a cederla a terzi.

 

In assenza del quid pluris sopra indicato, il fatto reato deve essere, quindi secondo la Corte, correttamente ricondotto nell'ipotesi della ricettazione, sussistendone sia l'elemento oggettivo, che si sostanzia nel possesso della cosa proveniente da delitto, che l'elemento soggettivo, essendo evidente la consapevolezza da parte dell'imputato della provenienza delittuosa della vettura condotta.

 

(fonte altalex.it)