Guida in stato di ebbrezza: occorrono sintomi eclatanti per condannare senza alcoltest

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La mera valutazione sintomatica permette l'attribuzione della responsabilità penale solo nel caso in cui vi siano manifestazioni eclatanti di ebbrezza, idonee a far ritenere superate la soglia di rilevanza penale del tasso alcolemico.

 

Le precarie condizioni del conducente non sono sufficienti, da sole, a determinare con certezza la sussistenza di uno stato di ebbrezza; è sempre necessario procedere con una rilevazione di tale stato mediante le apparecchiature consentite dalla legge. In caso contrario, si potrà configurare, al massimo, l'ipotesi più lieve di cui all'art. 186 cod. strad., non prevista attualmente come reato. 

 

E' quanto emerge dalla sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 14 giugno 2016, n. 24698.

 

Il caso vedeva un automobilista essere ritenuto responsabile per il reato di guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico tra 0,80 e 1,50, rilevato non con la strumentazione prevista dalla legge, ma solo ipoteticamente, sulla base del fatto che l'uomo non era stato in grado di insufflare un quantitativo d'aria sufficiente ai fini della riuscita del test.

 

Secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante, ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 186 cod. strad., lo stato di ebbrezza del conducente può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente e unicamente mediante la strumentazione e le procedure indicate dalla legge: infatti, per il principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica, derivante dall'assunzione di alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza o dell'ubriachezza.

 

Una volta ammesso che l'accertamento dello stato di ebbrezza possa avvenire su base sintomatica, il giudice, in tutti i casi in cui, pur avendo accertato il superamento della soglia minima, non sia in grado di affermare, secondo il criterio dell'oltre ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente possa rientrare nelle fasce di maggiore gravità, deve ravvisare l'ipotesi più lieve.

 

Nella fattispecie, il giudice ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, non avendo a disposizione una misura precisa del tasso alcolemico, circostanza che non permetteva il superamento del ragionevole dubbio.

 

(fonte altalex.it)